Patentino muletto: i tuoi magazzinieri sono già certificati?
Patentino muletto: i tuoi magazzinieri sono già tutti abilitati e in regola?
Vi riportiamo di seguito un PROMEMORIA DEGLI ADEMPIMENTI per poterVi consentire una verifica dello stato attuale della formazione dei carrellisti, e se necessario esserVi di supporto nell'adeguamento di tale adempimento normativo.
Verifiche da fare: Consulta la tabella
TIPO DI FORMAZIONE |
COSA BISOGNA FARE PER ADEMPIERE ALLA NORMATIVA |
Ipotesi 1 – Corso Carrellisti erogato prima del 12/03/13 con qualsiasi durata (inferiore alle 12 ore) |
Frequentare un CORSO DI AGGIORNAMENTO CARRELLISTI della durata di 4 ore entro il 12/03/15 (pena decadenza formazione pregressa) |
Ipotesi 2 – Corso carrellisti effettuato dopo il 12/03/13 secondo Accordo Stato Regioni durata 12 ore |
Aggiornamento ogni 5 anni di durata 4 ore |
Ipotesi 3 – Nessun corso di formazione Carrellisti eseguito da chi utilizza CARRELLO ELEVATORE |
Corso di formazione di 12 ore (8 teoria+4 pratica) ai sensi Accordo Stato Regioni 22/02/2012 All. VI |
Ipotesi 4 – Corso di formazione eseguito dopo il 12/03/13 di durata inferiore alle 12 ore |
Non valido secondo la normativa – va integrato ove possibile o rifatto secondo Accordo Stato Regioni 22/02/2012 All. VI |
NOTE IMPORTANTI:
Per IPOTESI 1) : Se il corso di aggiornamento non viene eseguito entro 12/03/15, viene INVALIDATA LA FORMAZIONE PREGRESSA e quindi tale formazione dovrà essere ripetuta secondo l’Accordo stato Regioni relativo alle Attrezzature di Lavoro e dovrà essere della durata di 12 ore.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA - Chi non sarà in grado di documentare con le modalità specificate la formazione dei lavoratori anche già assunti da tempo ed esperti, a partire dal 12 marzo 2013 non potrà più adibirli all’uso delle attrezzature di lavoro (carrelli, muletti, piattaforme ecc.) se non dopo aver effettuato i corsi completi secondo le nuove regole, presso gli enti accreditati.